La stragrande quantità delle cause di nullità matrimoniale deriva da un vizio del consenso. La relazione annuale della Rota Romana del 2007, evidenzia una serie di cause psichiche molto variegate, tutte collegate al canone 1095 del Codice di Diritto Canonico. Di seguito si elencano alcuni casi accettati come ragione di incapacità consensuale: «disturbo affettivo bipolare», «disturbo di personalità schizoide», «disturbo di personalità antisociale», «disturbo di personalità narcisistico », «sindrome ansioso-depressiva conseguente alla morte del primo coniuge», «personalità ossessivo - compulsiva», «personalità passivo - aggressiva e dipendenza dalla madre», «personalità borderline », «disturbo di personalità istrionico», «immaturità affettiva e sessuale», «disturbo di personalità connesso, tra l'altro, a grave sofferenza cerebrale di origine traumatica», «disturbo di personalità con aspetti misti ed evitanti », «personalità globalmente psicopatica», «delirio di gelosia con abuso alcolico», «paranoia alcolica», «marcata irresponsabilità connessa a una nevrosi d'ansia con componenti ossessive, a sua volta legata a infermità somatiche del soggetto». 

Nel presente lavoro cercherò di mettere in evidenza l’importanza assunta nell’ambito del diritto canonico dal concetto di immaturità psichica, qualunque ne sia la causa e di qualsiasi tipo essa sia. L’immaturità psichica rappresenta uno status hominis di primario rilievo, che si colloca come fondamento della vita dell’individuo e si rende manifesta attraverso le più incongrue e svariate modalità di reazione agli stimoli provenienti dall’interno e dall’esterno, creando seri disagi alla società di appartenenza.

In sede canonica, nel caso in cui le perizie psichiatriche riscontrino nei coniugi la presenza di qualche psicopatologia, bisogna tenere presente che, solo le forme più gravi di psicopatologia arrivano ad intaccare la libertà sostanziale della persona e che i concetti psicologici non sempre coincidono con quelli canonici.

E’ di fondamentale importanza, da una parte, che la individuazione di tali forme più gravi e la loro differenziazione da quelle leggere sia compiuto attraverso un metodo scientificamente sicuro e, dall’altra, che le categorie appartenenti alla scienza psichiatrica o psicologica non siano trasferite in modo automatico al campo del diritto canonico, senza i necessari adattamenti che tengano conto della specifica competenza di ciascuna scienza.

Strumenti per ricostruire le relazioni

Modica, Palazzo della Cultura, 5 giugno 2010 

 

Tra gli interventi in programma del Convegno, organizzato dal Centro di Mediazione “Media.re” con il patrocinio del Comune di Modica e in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Modica, l’avvocato Mariapaola Malandrino ha relazionato sul tema “Avvocato e Mediatore familiare: quale collaborazione”.

 

… Il convegno si propone coerentemente con le finalità del centro “Media.re”, che persegue lo scopo di diffondere nel territorio la cultura della “mediazione” quale strumento per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti, grazie all’esperienza dei professionisti che ne fanno parte, che si espande in tutte le materie oggetti del contenzioso, nel rispetto di precise norme deontologiche e regolamentari, a tutela degli interessi delle parti che intendono rivolgersi al servizio.